Legislator Giurisprudenza & Legislazione

Art. 4 LT

1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se

a) esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone; [7]

a bis ) esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero; [8]

b) in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; [9]

c) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;

d) ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;

e) ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;

f) ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l’imposizione dell’equipaggio per l’attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro; [10]

g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone. [11]

2 Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

[7] Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.

[8] Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.

[9] Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.

[10] Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 2017, 486.

[11] Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.

← Art. 3 LT Legge tributaria (LT) Art. 5 LT →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →