Art. 4 LT Legge tributaria (LT)
Art. 4 LT
1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se
a) esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente nel Cantone; [7]
a bis ) esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, secondo la convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile allo Stato confinante interessato, alla Svizzera spetta il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero; [8]
b) in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; [9]
c) sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone;
d) ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtu di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
e) ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
f) ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l’imposizione dell’equipaggio per l’attività lucrativa a bordo di una nave che naviga sotto bandiera svizzera ed è armata da tale datore di lavoro; [10]
g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone. [11]
2 Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.
[7] Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
[8] Lett. introdotta dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.
[9] Lett. modificata dalla L 18.12.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 80.
[10] Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 2017, 486.
[11] Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.