Art. 39 LT Legge tributaria (LT)
Art. 39 LT
[123] 1 Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. È esclusa dall’indicizzazione la deduzione di cui all’articolo 34 capoverso 2.
2 Il Consiglio di Stato decide l’adeguamento quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell’1 per cento dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell’indice al 31 dicembre di un anno prima dell’inizio del periodo fiscale.
3 La prima volta l’adeguamento è eseguito a partire dal 1° gennaio 2003 sulla base dello stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001.
[123] Art. modificato dalla L 4.6.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 224.