Art. 32 LT Legge tributaria (LT)
Art. 32 LT
1 Sono dedotti dai proventi
a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50'000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d’affari con terzi; [90]
b) gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio ; [91]
c) gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale; [92]
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza di applicazione;
f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l’assicurazione contro la disoccupazione e per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'900 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300 franchi per gli altri contribuenti; [93]
h) …; [94]
i) …; [95]
l) le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge sui disabili del 13 dicembre 2002 al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo; [96]
m) fino a concorrenza di un importo di 10'600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti
– iscritti nel registro dei partiti conformemente all’articolo 76a della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976,
– rappresentati in un parlamento cantonale, o
– che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento cantonale; [97]
n) le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'700 franchi, purché il contribuente
– abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
– abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II. [98]
1bis Le deduzioni di cui al capoverso 1 lettera g) sono aumentate di 1’200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 34 capoverso 1 lettera a) o b). [99]
2 Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 8’100 franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro. [100]
3 … [101]
Cura dei figli da terzi [102]
[90] Lett. modificata dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2009, 84; precedente modifica: BU 2001, 8.
[91] Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329; precedente modifica: BU 2001, 8.
[92] Lett. modificata dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
[93] Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2001, 8; BU 2002, 224; BU 2004, 461; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308.
[94] Lett. abrogata dalla L 18.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 99; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2006, 295; BU 2009, 84.
[95] Lett. abrogata dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedenti modifiche: BU 2001, 8; BU 2006, 295.
[96] Lett. introdotta dalla L 19.6.2006; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2006, 295.
[97] Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2013, 80; BU 2023, 308.
[98] Lett. modificata dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 2015, 505; BU 2017, 486; BU 2023, 308.
[99] Cpv introdotto dalla L 14.12.2022, in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 254.
[100] Cpv. modificato dal DE 6.11.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 272; precedenti modifiche: BU 1998, 351; BU 2002, 224 e 311; BU 2006, 541; BU 2007, 763; BU 2009, 12; BU 2011, 605; BU 2023, 308.
[101] Cpv. abrogato dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568; precedente modifica: BU 2012, 215.
[102] Nota marginale introdotta dalla L 2.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 568.