Art. 3 LT Legge tributaria (LT)
Art. 3 LT
1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se
a) sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone;
b) tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone;
c) sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone. [6]
2 Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
[6] Lett. reintrodotta dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001, 8.