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Art. 3 LT

1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtu della loro appartenenza economica se

a) sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese nel Cantone;

b) tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone;

c) sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;

d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone. [6]

2 Per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

[6] Lett. reintrodotta dalla L 8.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 529; precedente modifica: BU 2001, 8.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

80.2023.151 · ti (art. 3 cpv. 1 lett. c LT)
Taxpayer Challenge to 2020 Cantonal Tax Apportionment After Relocation
Used in the reasoning leading to the dismissal of the appeal, confirming that only the property in the Canton is taxable for non-residents.
80.1999.1 · ti (art. 3 cpv. 1 lett. c LT)
Tax Assessment of Spousal Habitation Rights and Estate Income
Cited in the reasoning to justify where the remaining real estate income should be taxed, which supports the decision to remit for reassessment.