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Art. 271 LT

[413] 1 L’autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269 e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.

2 I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

3 L’autorità fiscale ha pieni diritti di parte nel procedimento penale (art. 104 cpv. 2 CPP). [414]

[413] Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 409; precedente modifica: BU 2010, 260.

[414] Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.

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