640.100
LTStGLF
CH-TI
Art. 239 LT Legge tributaria (LT)
LT
Art. 239 LT
1 Il Consiglio di Stato stabilisce, in via di regolamento, l’autorità competente in materia di riscossione dell’imposta.
2 Per tutto quanto non disposto nel presente titolo le norme del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia.