Art. 232 LT Legge tributaria (LT)
Art. 232 LT
1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio
a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre. [353]
2 La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
[353] Lett. introdotta dalla L 6.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 8.