Art. 201 LT Legge tributaria (LT)
Art. 201 LT
1 Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente
a) il datore di lavoro, sulle prestazioni al lavoratore;
b) i creditori e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
c) gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, devono inoltre indicare l’anno di conclusione del contratto, l’importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l’articolo 21 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 3 lettera b; [332]
d) i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l’amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;
e) le persone che sono o che sono state in rapporto d’affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.
2 Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l’attestazione, l’autorità fiscale può richiederla dal terzo. È riservato l’obbligo al segreto tutelato dalla legge.
3 In caso di termine dell’impiego nel corso dell’anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente deve rilasciare al lavoratore di cui all’articolo 110 capoversi 1 e 2 su sua richiesta un’attestazione con i dati rilevanti dell’attività lucrativa dipendente necessari all’attuazione della convenzione internazionale in ambito fiscale applicabile. [333]
[332] Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 329.
[333] Cpv. introdotto dalla L 15.10.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 329.