Art. 2 LT Legge tributaria (LT)
Art. 2 LT
1 Le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone.
2 Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
3 La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili
a) almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
b) almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
4 Non ha domicilio o dimora fiscali chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.
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[4] Cpv. abrogato dalla L 26.6.1995; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1995, 411.