Legislator Giurisprudenza & Legislazione

Art. 116 LT

[259] 1 Le persone, domiciliate all’estero, che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto privato, ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, devono l’imposta su queste prestazioni.

2 L’aliquota della trattenuta per l’imposta cantonale e comunale è stabilità al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l’aliquota è calcolata conformemente all’articolo 38.

[259] Art. modificato dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 15; precedente modifica: BU 2013, 80.

← Art. 115 LT Legge tributaria (LT) Art. 117 LT →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →