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Art. 4 RCCF Regolamento del controllo cantonale delle finanze (RCCF)

RCCF
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Art. 4 RCCF

[8] 1 Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze dal Consiglio di Stato, dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio previa informazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato. Tali compiti devono tenere conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.

2 Qualora il mandato speciale riguardasse i Comuni esso viene svolto in collaborazione con la Sezione degli enti locali.

3 Mandati a supporto della magistratura sono attribuiti ai sensi dell’art. 194 del Codice di diritto processuale svizzero dal Ministero pubblico, che può autorizzare il Controllo cantonale delle finanze ad informare il Consiglio di Stato. [9]

[8] Art. modificato dal R 22.5.2012; in vigore dal 27.7.2012 - BU 2012, 361.

[9] Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.

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