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Art. 3 RCCF Regolamento del controllo cantonale delle finanze (RCCF)

RCCF
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Art. 3 RCCF

1 Il Controllo cantonale delle finanze esegue le verifiche secondo un programma annuale di lavoro. Di principio, su un periodo di quattro anni, viene svolto almeno un controllo di tutte le entità secondo le priorità d’intervento stabilite da una precedente analisi dei rischi.

2 Il Controllo cantonale delle finanze trasmette il suo programma di lavoro al Consiglio di Stato nonché al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze al più tardi entro il 31 gennaio dell’anno di attività.

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