Art. 2 RCCF Regolamento del controllo cantonale delle finanze (RCCF)
Art. 2 RCCF
1 Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sorveglianza finanziaria e amministrativa dello Stato assicurando il rispetto dei principi espressi nella legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF). [3]
2 Il Controllo cantonale delle finanze verifica che le entità sottoposte al suo controllo rispettino i principi generalmente ammessi nell’ambito della contabilità pubblica e commerciale e che il sostegno dello Stato sia utilizzato conformemente allo scopo per il quale è stato assegnato.
3 Il Controllo cantonale delle finanze verifica che un adeguato controllo interno sia attuato dall’entità; all’occorrenza, il Controllo cantonale delle finanze deve segnalare nel rapporto di revisione le eventuali carenze gestionali.
4 Il Controllo cantonale delle finanze verifica in ambito informatico la conformità alle disposizioni di controllo interno e di gestione finanziaria nonché alle norme e direttive specifiche delle applicazioni e relativo ambiente, della gestione e conservazione dati e della sicurezza dei sistemi . [4]
5 Per la verifica di conformità delle basi legali e procedurali, come pure alle normative sulla protezione dei dati, il Controllo cantonale delle finanze si avvale del Consulente giuridico del Gran Consiglio . [5]
[3] Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319.
[4] Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012, 361.
[5] Cpv. modificato dal R 11.9.2019; in vigore dal 13.9.2019 - BU 2019, 319; precedente modifica: BU 2012, 361.