Art. 8 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
Art. 8 RGF
1 Le spese per investimento sono iscritte nel conto degli investimenti.
2 Sono considerate, in particolare, spese per investimento
a) le spese per l’acquisto, la realizzazione e il miglioramento di beni durevoli del patrimonio amministrativo;
b) le prestazioni proprie per la creazione o il miglioramento dei beni di cui alla lettera a);
c) i sussidi a terzi per l’acquisto, la creazione o il miglioramento dei beni del loro patrimonio amministrativo;
d) i prestiti e le partecipazioni di natura amministrativa; [18]
e) i trasferimenti dei beni patrimoniali a quelli amministrativi.
3 Le spese d’investimento, ad eccezione dei prestiti e delle partecipazioni di natura amministrativa, che non superano l’importo di fr. 200’000.– sono contabilizzate nel conto economico. [19]
4 La Sezione delle finanze è competente per determinare la natura di investimento di una spesa.
[18] Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
[19] Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.