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Art. 8 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)

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Art. 8 RGF

1 Le spese per investimento sono iscritte nel conto degli investimenti.

2 Sono considerate, in particolare, spese per investimento

a) le spese per l’acquisto, la realizzazione e il miglioramento di beni durevoli del patrimonio amministrativo;

b) le prestazioni proprie per la creazione o il miglioramento dei beni di cui alla lettera a);

c) i sussidi a terzi per l’acquisto, la creazione o il miglioramento dei beni del loro patrimonio amministrativo;

d) i prestiti e le partecipazioni di natura amministrativa; [18]

e) i trasferimenti dei beni patrimoniali a quelli amministrativi.

3 Le spese d’investimento, ad eccezione dei prestiti e delle partecipazioni di natura amministrativa, che non superano l’importo di fr. 200’000.– sono contabilizzate nel conto economico. [19]

4 La Sezione delle finanze è competente per determinare la natura di investimento di una spesa.

[18] Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[19] Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

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