Art. 7 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
Art. 7 RGF
1 Le partecipazioni di natura amministrativa sono registrate a bilancio nel seguente modo
a) al valore nominale per il capitale di dotazione della Banca dello Stato del Cantone Ticino e dell’Ente ospedaliero cantonale, maggiorato degli altri mezzi propri non vincolati esposti nei rispettivi bilanci societari, tenuto conto di una percentuale di riduzione, quale rischio d’impresa assunto dallo Stato per la garanzia degli impegni nei confronti dei due istituti;
b) al valore nominale per il capitale di dotazione dell’Azienda elettrica ticinese e per le azioni delle officine idroelettriche;
c) all’1 per cento del valore nominale per le quote di partecipazione a fondazioni;
d) al 10 per cento del valore nominale per le altre partecipazioni;
e) a fr. 1 cadauno per i buoni di godimento senza valore nominale. [13]
2 Nuove partecipazioni amministrative di importo superiore a fr. 1’000’000.– possono essere ammortizzate linearmente su un periodo massimo di 10 anni, considerati l’oggetto del finanziamento e i tassi previsti all’art. 4 cpv. 4. [14]
3 Le partecipazioni di natura patrimoniale sono registrate a bilancio di regola al valore venale e i prestiti di natura amministrativa e patrimoniale al valore nominale. [15]
[13] Cpv. modificato dal R 6.2.2019; in vigore dal 8.2.2019 - BU 2019, 44.
[14] Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
[15] Cpv. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.