Art. 5 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
Art. 5 RGF
[11] 1 Sono considerati, in particolare, beni patrimoniali
a) le disponibilità di cassa, di conti bancari e postali e i piazzamenti a breve termine (a 90 giorni);
b) i crediti per imposte, per forniture e prestazioni verso terzi, i conti correnti con terzi e gli anticipi;
c) i prestiti a breve termine, gli investimenti a reddito e i depositi a termine (da 90 giorni a un anno);
d) i ratei e risconti attivi concernenti i costi ed i ricavi del conto economico, così come le entrate e le uscite del conto degli investimenti;
e) le scorte merci di prodotti e di materiale;
f) le azioni, i certificati di quote e gli investimenti a reddito a medio e lungo termine, nonché i crediti a lungo termine (oltre un anno);
g) i terreni, i beni immobili e mobili che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici e che possono essere alienati;
h) gli anticipi a finanziamenti speciali.
2 Le scorte merci vengono attivate secondo il principio della rilevanza; non sono attivati gli inventari gestiti localmente il cui valore non ha una rilevanza economica.
3 Il trasferimento dei beni patrimoniali a quelli amministrativi necessita di una base legale.
[11] Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.