Legislator Giurisprudenza & Legislazione
600.110 RGF CH-TI

Art. 5 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)

RGF
Apri la fonte ufficiale Atto completo (44 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 RGF

[11] 1 Sono considerati, in particolare, beni patrimoniali

a) le disponibilità di cassa, di conti bancari e postali e i piazzamenti a breve termine (a 90 giorni);

b) i crediti per imposte, per forniture e prestazioni verso terzi, i conti correnti con terzi e gli anticipi;

c) i prestiti a breve termine, gli investimenti a reddito e i depositi a termine (da 90 giorni a un anno);

d) i ratei e risconti attivi concernenti i costi ed i ricavi del conto economico, così come le entrate e le uscite del conto degli investimenti;

e) le scorte merci di prodotti e di materiale;

f) le azioni, i certificati di quote e gli investimenti a reddito a medio e lungo termine, nonché i crediti a lungo termine (oltre un anno);

g) i terreni, i beni immobili e mobili che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici e che possono essere alienati;

h) gli anticipi a finanziamenti speciali.

2 Le scorte merci vengono attivate secondo il principio della rilevanza; non sono attivati gli inventari gestiti localmente il cui valore non ha una rilevanza economica.

3 Il trasferimento dei beni patrimoniali a quelli amministrativi necessita di una base legale.

[11] Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

← Art. 4 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF) Art. 6 RGF →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →