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Art. 4 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)

RGF
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Art. 4 RGF

[6] 1 I tassi di ammortamento ordinario sono determinati in modo differenziato a dipendenza della natura dei beni da ammortizzare e in funzione della durata di utilizzo di tali beni. Nella determinazione dei tassi d’ammortamento ordinario sono inoltre considerate le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

2 Gli ammortamenti sono calcolati sui valori residui di bilancio, ivi compresi gli investimenti in corso, al momento della scadenza del periodo contabile di preventivo.

3 I tassi di ammortamento ordinari per le differenti categorie di cespiti sono i seguenti

a) Terreni non edificati: 0%

b) Strade e altre sottostrutture: 9% [7]

c) Fabbricati e altre costruzioni: 10% [8]

d) Demanio forestale: 10% [9]

e) Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature: 50%

f) Altri immobili e mobili (inv. immateriali): 50%

g) Contributi per investimenti: 20% [10]

4 Eventuali ammortamenti straordinari sono stabiliti con il preventivo.

[6] Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[7] Lett. modificata dal R 23.8.2023; in vigore dal 25.8.2023 - BU 2023, 279.

[8] Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.

[9] Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.

[10] Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

52.2003.38 · ti (art. 4 RgF LOC)
Citizen Appeal Rejection Against 2001 Communal Financial Statement Approval
Cited in the preamble of the orders, concerning the principle of economy in municipal financial management (mentioned in the reasoning's point 2.1.).