Art. 4 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
Art. 4 RGF
[6] 1 I tassi di ammortamento ordinario sono determinati in modo differenziato a dipendenza della natura dei beni da ammortizzare e in funzione della durata di utilizzo di tali beni. Nella determinazione dei tassi d’ammortamento ordinario sono inoltre considerate le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.
2 Gli ammortamenti sono calcolati sui valori residui di bilancio, ivi compresi gli investimenti in corso, al momento della scadenza del periodo contabile di preventivo.
3 I tassi di ammortamento ordinari per le differenti categorie di cespiti sono i seguenti
a) Terreni non edificati: 0%
b) Strade e altre sottostrutture: 9% [7]
c) Fabbricati e altre costruzioni: 10% [8]
d) Demanio forestale: 10% [9]
e) Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature: 50%
f) Altri immobili e mobili (inv. immateriali): 50%
g) Contributi per investimenti: 20% [10]
4 Eventuali ammortamenti straordinari sono stabiliti con il preventivo.
[6] Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
[7] Lett. modificata dal R 23.8.2023; in vigore dal 25.8.2023 - BU 2023, 279.
[8] Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.
[9] Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.
[10] Lett. modificata dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 127.