Art. 32 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
Art. 32 RGF
[45] 1 L’abbandono amministrativo di un credito, e la conseguente contabilizzazione dell’importo a perdita, è di regola attestato dall’esito di una procedura esecutiva.
2 La Sezione delle finanze è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti sino ad un importo massimo di fr. 4’000.– per singolo caso.
3 La Divisione delle risorse è competente per
a) decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 4’000.– e sino ad un importo massimo di fr. 8’000.– per singolo caso;
b) stabilire l’importo al disotto del quale si rinuncia all’avvio della procedura esecutiva.
4 Il Consiglio di Stato è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 8’000.– per singolo caso.
5 L’abbandono amministrativo dei crediti non preclude un’eventuale riavvio della procedura d’incasso qualora il debitore sia nuovamente reperibile o solvibile.
6 Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali.
[45] Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.