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Art. 32 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)

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Art. 32 RGF

[45] 1 L’abbandono amministrativo di un credito, e la conseguente contabilizzazione dell’importo a perdita, è di regola attestato dall’esito di una procedura esecutiva.

2 La Sezione delle finanze è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti sino ad un importo massimo di fr. 4’000.– per singolo caso.

3 La Divisione delle risorse è competente per

a) decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 4’000.– e sino ad un importo massimo di fr. 8’000.– per singolo caso;

b) stabilire l’importo al disotto del quale si rinuncia all’avvio della procedura esecutiva.

4 Il Consiglio di Stato è competente per decidere l’abbandono amministrativo dei crediti oltre fr. 8’000.– per singolo caso.

5 L’abbandono amministrativo dei crediti non preclude un’eventuale riavvio della procedura d’incasso qualora il debitore sia nuovamente reperibile o solvibile.

6 Sono riservate le disposizioni di leggi o regolamenti speciali.

[45] Art. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

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