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600.110 RGF CH-TI

Art. 3 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)

RGF
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Art. 3 RGF

1 Sono considerati, in particolare, beni amministrativi

a) gli edifici amministrativi, gli edifici scolastici, le strade cantonali e i terreni destinati alla loro realizzazione, i corsi d’acqua e le foreste demaniali;

b) i mobili, le macchine e le attrezzature necessari per l’attività amministrativa;

c) i contributi e i prestiti per investimenti; [4]

d) le partecipazioni e di principio anche i prestiti a lunga scadenza a entità che perseguono scopi di interesse pubblico. [5]

2 Il trasferimento dei beni immobili amministrativi a quelli patrimoniali avviene secondo la legge sul demanio pubblico e la legge sulle strade.

[4] Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

[5] Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

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