Art. 3 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
Art. 3 RGF
1 Sono considerati, in particolare, beni amministrativi
a) gli edifici amministrativi, gli edifici scolastici, le strade cantonali e i terreni destinati alla loro realizzazione, i corsi d’acqua e le foreste demaniali;
b) i mobili, le macchine e le attrezzature necessari per l’attività amministrativa;
c) i contributi e i prestiti per investimenti; [4]
d) le partecipazioni e di principio anche i prestiti a lunga scadenza a entità che perseguono scopi di interesse pubblico. [5]
2 Il trasferimento dei beni immobili amministrativi a quelli patrimoniali avviene secondo la legge sul demanio pubblico e la legge sulle strade.
[4] Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.
[5] Lett. modificata dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.