600.110
RGF
CH-TI
Art. 2a RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
RGF
Art. 2a RGF
[3] 1 Le delimitazioni temporali concernenti spese e ricavi vengono effettuate, di principio, se superiori a fr. 500’000.–.
2 Le delimitazioni temporali non sono applicate se cumulativamente
a) le prestazioni sono ripetitive e si protraggono su più anni;
b) l’importo delle prestazioni non è soggetto nel tempo a variazioni significative;
c) non vi è un legame diretto tra costi e ricavi.
3 Non vengono effettuate delimitazioni temporali per quanto attiene il conto investimenti.
4 La Sezione delle finanze è competente per definire le modalità attuative.
[3] Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.