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600.110 RGF CH-TI

Art. 2a RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)

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Art. 2a RGF

[3] 1 Le delimitazioni temporali concernenti spese e ricavi vengono effettuate, di principio, se superiori a fr. 500’000.–.

2 Le delimitazioni temporali non sono applicate se cumulativamente

a) le prestazioni sono ripetitive e si protraggono su più anni;

b) l’importo delle prestazioni non è soggetto nel tempo a variazioni significative;

c) non vi è un legame diretto tra costi e ricavi.

3 Non vengono effettuate delimitazioni temporali per quanto attiene il conto investimenti.

4 La Sezione delle finanze è competente per definire le modalità attuative.

[3] Art. introdotto dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

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