Art. 2 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)
Art. 2 RGF
1 Il piano contabile riflette in modo trasparente la ripartizione istituzionale ed economica dei ricavi e delle spese correnti, delle entrate e delle uscite per investimento ed è completato dai dati statistici della classificazione funzionale.
2 Il piano contabile è impostato secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale. [2]
3 Modifiche sostanziali della struttura del piano contabile sono di competenza del Consiglio di Stato.
4 La Sezione delle finanze è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del piano contabile.
5 L’inserimento e lo stralcio di centri di costo e lo stralcio di singoli conti dal piano contabile sono autorizzati unicamente in sede di preventivo.
[2] Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.