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600.110 RGF CH-TI

Art. 2 RGF Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato (RGF)

RGF
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Art. 2 RGF

1 Il piano contabile riflette in modo trasparente la ripartizione istituzionale ed economica dei ricavi e delle spese correnti, delle entrate e delle uscite per investimento ed è completato dai dati statistici della classificazione funzionale.

2 Il piano contabile è impostato secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale. [2]

3 Modifiche sostanziali della struttura del piano contabile sono di competenza del Consiglio di Stato.

4 La Sezione delle finanze è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del piano contabile.

5 L’inserimento e lo stralcio di centri di costo e lo stralcio di singoli conti dal piano contabile sono autorizzati unicamente in sede di preventivo.

[2] Cpv. modificato dal R 9.6.2015; in vigore dal 16.6.2015 - BU 2015, 306.

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