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Art. 39 LGF Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF)

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Art. 39 LGF

[74] 1 Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare

a) la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti;

b) il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi;

c) il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale;

d) l’esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell’amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni;

e) …;

f) la partecipazione all’elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;

g) l’esame dell’organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l’efficacia delle misure di controllo interno;

h) la verifica del controllo interno; [75]

i) l’esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell’ambito del controllo interno e della gestione finanziaria;

l) la verifica dei processi e della razionalità dell’organizzazione interna dei servizi dell’Amministrazione. [76]

2 Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.

[74] Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[75] Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.

[76] Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.

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