600.100
LGF
CH-TI
Art. 2 LGF Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF)
LGF
Art. 2 LGF
La gestione finanziaria è retta dai principi
a) della legalità;
b) dell’equilibrio finanziario;
c) della parsimonia;
d) dell’economicità;
e) della causalità;
f) della compensazione dei vantaggi;
g) del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento. [4]
[4] Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.