Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi (RLCLEspl) (RLCLESPL)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle disposizioni federali e cantonali sugli esplosiv i. [1]
2 … [2]
[1] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.
[2] Cpv. abrogato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.
[4] La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze, con i seguenti allegati
a) piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici;
b) copia dell’attestato di assicurazione responsabilità civile;
c) lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore.
[4] Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.
1 Il Servizio rilascia l’autorizzazione per l’accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli uffici cantonali e gli enti coinvolti . [5]
2 L’autorizzazione può contenere oneri e condizioni.
[5] Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.
[6] La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno con i seguenti allegati
a) piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d’artificio;
b) fotocopia di un documento d’identità del responsabile di vendita.
[6] Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.
[7] Il Servizio rilascia l’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio che può contenere oneri e condizioni.
[7] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.
Sono percepite le seguenti tasse
a) esplosivi
fino a
10 kg
20 fr.
da
11 kg
a
100 kg
30 fr.
da
101 kg
a
200 kg
40 fr.
da
201 kg
a
350 kg
50 fr.
da
351 kg
a
500 kg
70 fr.
da
501 kg
a
750 kg
90 fr.
da
751 kg
a
1 ' 000 kg
110 fr.
da
1 ' 001 kg
a
2 ' 000 kg
150 fr.
da
2 ' 001 kg
a
3 ' 000 kg
180 fr.
oltre
3 ' 000 kg
200 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici [8]
fino a
500 pezzi
20 fr.
da
501
a
2'500 pezzi
50 fr.
da
2'501
a
5'000 pezzi
80 fr.
da
5'001
a
7'500 pezzi
110 fr.
da
7'501
a
10'000 pezzi
150 fr.
oltre
10'000 pezzi
200 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a
200 m
20 fr.
da
201 m
a
500 m
30 fr.
da
501 m
a
1 ' 000 m
50 fr.
da
1' 001 m
a
3 ' 000 m
80 fr.
da
3 ' 001 m
a
5 ' 000 m
100 fr.
da
5 ' 001 m
a
7 ' 500 m
130 fr.
da
7 ' 501 m
a
10 ' 000 m
170 fr.
oltre
10 ' 000 m
200 fr.
[8] Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
[9] Sono percepite le seguenti tasse
a) esplosivi
fino a
5 kg
20 fr.
da
6 kg
a
10 kg
30 fr.
da
11 kg
a
15 kg
40 fr.
da
16 kg
a
20 kg
50 fr.
da
21 kg
a
25 kg
60 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici
fino a
10 pezzi
10 fr.
da
11
a
20 pezzi
20 fr.
da
21
a
40 pezzi
40 fr.
da
41
a
70 pezzi
70 fr.
da
71
a
100 pezzi
100 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a
10 m
10 fr.
da
11 m
a
20 m
20 fr.
da
21 m
a
30 m
30 fr.
da
31 m
a
40 m
40 fr.
da
41 m
a
50 m
50 fr.
oltre
50 m
60 fr.
[9] Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato
fino a
200 kg
100 fr.
da
201 kg
a
400 kg
200 fr.
da
401 kg
a
600 kg
300 fr.
da
601 kg
a
800 kg
400 fr.
da
801 kg
a
1000 kg
500 fr.
da
1001 kg
a
1200 kg
600 fr.
da
1201 kg
a
1500 kg
700 fr.
oltre
1500 kg
800 fr.
2 In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta. [11]
[11] Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno supplementare 30 franchi.
Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2010 , 612.