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572.110 RLCLESPLOLEPL CH-TI

Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi (RLCLEspl) (RLCLESPL)

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

RLCLEspl

1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle disposizioni federali e cantonali sugli esplosiv i. [1]

2 … [2]

[1] Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.

[2] Cpv. abrogato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

RLCLEspl

[4] La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze, con i seguenti allegati

a) piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici;

b) copia dell’attestato di assicurazione responsabilità civile;

c) lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore.

[4] Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

RLCLEspl

1 Il Servizio rilascia l’autorizzazione per l’accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli uffici cantonali e gli enti coinvolti . [5]

2 L’autorizzazione può contenere oneri e condizioni.

[5] Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

RLCLEspl

[6] La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno con i seguenti allegati

a) piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d’artificio;

b) fotocopia di un documento d’identità del responsabile di vendita.

[6] Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

RLCLEspl

[7] Il Servizio rilascia l’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio che può contenere oneri e condizioni.

[7] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.

RLCLEspl

Sono percepite le seguenti tasse

a) esplosivi

fino a

10 kg

20 fr.

da

11 kg

a

100 kg

30 fr.

da

101 kg

a

200 kg

40 fr.

da

201 kg

a

350 kg

50 fr.

da

351 kg

a

500 kg

70 fr.

da

501 kg

a

750 kg

90 fr.

da

751 kg

a

1 ' 000 kg

110 fr.

da

1 ' 001 kg

a

2 ' 000 kg

150 fr.

da

2 ' 001 kg

a

3 ' 000 kg

180 fr.

oltre

3 ' 000 kg

200 fr.

b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici [8]

fino a

500 pezzi

20 fr.

da

501

a

2'500 pezzi

50 fr.

da

2'501

a

5'000 pezzi

80 fr.

da

5'001

a

7'500 pezzi

110 fr.

da

7'501

a

10'000 pezzi

150 fr.

oltre

10'000 pezzi

200 fr.

c) miccia di sicurezza

fino a

200 m

20 fr.

da

201 m

a

500 m

30 fr.

da

501 m

a

1 ' 000 m

50 fr.

da

1' 001 m

a

3 ' 000 m

80 fr.

da

3 ' 001 m

a

5 ' 000 m

100 fr.

da

5 ' 001 m

a

7 ' 500 m

130 fr.

da

7 ' 501 m

a

10 ' 000 m

170 fr.

oltre

10 ' 000 m

200 fr.

[8] Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

RLCLEspl

[9] Sono percepite le seguenti tasse

a) esplosivi

fino a

5 kg

20 fr.

da

6 kg

a

10 kg

30 fr.

da

11 kg

a

15 kg

40 fr.

da

16 kg

a

20 kg

50 fr.

da

21 kg

a

25 kg

60 fr.

b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici

fino a

10 pezzi

10 fr.

da

11

a

20 pezzi

20 fr.

da

21

a

40 pezzi

40 fr.

da

41

a

70 pezzi

70 fr.

da

71

a

100 pezzi

100 fr.

c) miccia di sicurezza

fino a

10 m

10 fr.

da

11 m

a

20 m

20 fr.

da

21 m

a

30 m

30 fr.

da

31 m

a

40 m

40 fr.

da

41 m

a

50 m

50 fr.

oltre

50 m

60 fr.

[9] Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

RLCLEspl

Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato

fino a

200 kg

100 fr.

da

201 kg

a

400 kg

200 fr.

da

401 kg

a

600 kg

300 fr.

da

601 kg

a

800 kg

400 fr.

da

801 kg

a

1000 kg

500 fr.

da

1001 kg

a

1200 kg

600 fr.

da

1201 kg

a

1500 kg

700 fr.

oltre

1500 kg

800 fr.

2 In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta. [11]

[11] Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

RLCLEspl

Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno supplementare 30 franchi.

RLCLEspl

Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.

RLCLEspl

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Pubblicato nel BU 2010 , 612.

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