571.110
RLCLARM
CH-TI
Art. 4 RLCLArm Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm)
RLCLArm
Art. 4 RLCLArm
[4] La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Se rvizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati
a) l’estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.
[4] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.