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571.110 RLCLARM CH-TI

Art. 3 RLCLArm Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm)

RLCLArm
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Art. 3 RLCLArm

[3] Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.

[3] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

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