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571.110 RLCLARM CH-TI

Art. 2 RLCLArm Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm)

RLCLArm
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Art. 2 RLCLArm

1 Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.

2 La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.

3 Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

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