Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm) (RLCLARM)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
[2] 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’ap plicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.
2 Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.
[2] Art . modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.
1 Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.
2 La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.
3 Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
[3] Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.
[3] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.
[4] La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Se rvizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati
a) l’estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni.
[4] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.
[5] Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.
[5] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.
Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.
1 La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200. -- .
2 La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200. -- .
Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.
Pubblicato nel BU 2009 , 287.