Art. 2 LCLArm Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm)
Art. 2 LCLArm
1 Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare
a) rilascia il permesso d’acquisto di armi;
b) rilascia la patente per il commercio di armi;
c) rilascia il permesso di porto di armi;
d) funge da autorità di controllo;
e) procede al sequestro ed al ritiro definitivo;
f) rilascia la carta europea d’arma da fuoco;
g) rilascia le patenti e le autorizzazioni can tonali;
h) persegue le contravvenzioni alla LArm, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione; [1]
i) decide le eccezioni di cui all’art. 5 cpv. 4 della LArm.
2 Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’art. 31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.
[1] Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.