Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) (LCLARM)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell’Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).
1 Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare
a) rilascia il permesso d’acquisto di armi;
b) rilascia la patente per il commercio di armi;
c) rilascia il permesso di porto di armi;
d) funge da autorità di controllo;
e) procede al sequestro ed al ritiro definitivo;
f) rilascia la carta europea d’arma da fuoco;
g) rilascia le patenti e le autorizzazioni can tonali;
h) persegue le contravvenzioni alla LArm, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione; [1]
i) decide le eccezioni di cui all’art. 5 cpv. 4 della LArm.
2 Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’art. 31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.
[1] Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare
a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm);
b) coltelli la cui lama può essere liberata con un mec can ismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm);
c) dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, stelle da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d e art. 5 cpv. 1 lett. d LArm).
1 La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm.
2 Il richiedente deve
a) possedere sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e can tonali concernenti il diritto in materia di armi;
b) possedere sufficienti nozioni sui tipi di armi e munizioni;
c) disporre di locali e mobili idonei per la conservazione delle armi.
1 Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali.
2 In particolare, il regolamento può subordinare l’ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l’adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.
La validità temporale è limitata
a) a cinque anni per la patente per collezionista;
b) a sei mesi per le autorizzazioni eccezionali d’acquisto; il Dipartimento competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.
Dovere d’infor mazione
1 La persona che intende ottenere una patente o un’autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le info rmazioni utili ad accertare l’adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza.
2 La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un’autorizzazione è tenuta ad info rmare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del ri lascio non sono più rispettati.
1 Le autorità amministrative e giudiziarie can tonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comuni can o gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle info rmazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l’uso o con l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell’art. 260 quater del Codice penale svizzero.
Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500. -- .
[2] 1 Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a 10’000. -- franchi.
2 È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
[2] Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
[3] 1 La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.
2 La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
[3] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
La Legge can tonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore. [4]
Pubblicat a nel BU 2009 , 271.
[4] Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271.