Art. 7 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 7 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
1 Si deve presumere che misure diverse dall’obbligo di presentarsi all’autorità non impediscono a una persona di commettere atti violenti in occasione di manifestazioni sportive (art. 6 cpv. 1 lett. c), segnatamente se
a. le autorità sono a conoscenza di affermazioni o attività correnti della persona interessata che inducono a credere che eluderebbe misure meno severe; oppure
b. misure meno severe non le impedirebbero di commettere in futuro atti violenti a causa di circostanze personali, ad esempio perché il luogo di domicilio o di lavoro è situato nelle immediate vicinanze di uno stadio.
2 Se la persona soggetta all’obbligo di presentarsi all’autorità, per motivi importanti e giustificabili non è in grado di presentarsi presso l’ufficio pubblico competente conformemente all’articolo 6 capoverso 2, lo comunica senza indugio a quest’ultimo informandolo sul suo luogo di dimora. L’autorità di polizia competente verifica se le informazioni e il luogo di dimora indicato dalla persona interessata sono esatti.
3 L’ufficio pubblico designato informa senza indugio l’autorità che ha pronunciato l’obbligo di presentarsi se le persone interessate si sono presentate o meno.
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[4] Cpv. annullato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.