Art. 4 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 4 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
1 Le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un’area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose. L’autorità competente definisce i confini delle singole aree vietate.
2 Il divieto è pronunciato per una durata fino a tre anni e può riguardare aree sull’intero territorio svizzero. [2]
3 Il divieto può essere pronunciato dalle seguenti autorità
a. autorità competenti del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza;
b. autorità competenti del Cantone in cui risiede la persona interessata;
c. autorità competenti del Cantone in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata.
In caso di conflitti di competenza, va seguito l’ordine prioritario indicato nell’elenco in questo capoverso.
4 Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta (Servizio centrale) e l’Ufficio federale di polizia (fedpol) possono presentare la relativa richiesta.
Decisione di divieto di acce dere
[2] Cpv. modificato dalla sentenza 7.1.2014 del Tribunale federale; in vigore dal 7.1.2014 - BU 2014, 178.