Art. 3a Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 3a Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
1 Gli incontri di calcio e hockey su ghiaccio di club delle categorie superiori sono soggetti all’obbligo di autorizzazione. Gli incontri tra club delle categorie inferiori o di altri tipi di sport possono essere dichiarati soggetti all’obbligo di autorizzazione qualora, contestualmente all’incontro stesso, si temano minacce per la sicurezza pubblica.
2 Per evitare il verificarsi di comportamenti violenti ai sensi dell’articolo 2, le autorità competenti possono subordinare l’autorizzazione a determinate condizioni. Esse possono comprendere, ad esempio, misure tecniche ed edilizie, l’impiego di determinato personale o altri mezzi da parte dell’organizzatore, l’imposizione di regole per la vendita dei biglietti d’ingresso e delle bevande alcoliche, lo svolgimento dei controlli all’ingresso. Le autorità competenti possono, in particolare, disporre lo svolgimento del viaggio di andata e di ritorno dei sostenitori della squadra ospite e le condizioni alle quali consentire loro l’accesso allo stadio.
3 Le autorità competenti possono ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi o alle strutture sportive, le spettatrici e gli spettatori debbano esibire un documento d’identità e che venga accertato, mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste dal presente Concordato.
4 In caso di violazione delle condizioni possono essere applicate misure adeguate, tra cui la revoca dell’autorizzazione, il rifiuto dell’autorizzazione per gli incontri successivi oppure il rilascio di successive autorizzazioni corredate da condizioni supplementari. Ai titolari dell’autorizzazione può essere richiesto il risarcimento di eventuali danni dovuti a una violazione delle condizioni.