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CH-TI
Art. 3 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 3 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
1 Sono considerate prove di un comportamento violento ai sensi dell’articolo 2
a. le sentenze giudiziarie o le denunce della polizia pertinenti;
b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive;
c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive;
d. comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.
2 Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per iscritto e firmate.