Art. 2 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 2 Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive
1 Un comportamento violento è considerato tale segnatamente se una persona, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha commesso o incitato a commettere
a. reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP) [1] ;
b. danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP;
c. coazione ai sensi dell’articolo 181 CP;
d. incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP;
e. esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP;
f. minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell’articolo 224 CP;
g. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell’articolo 259 CP;
h. sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP;
i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP;
j. impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.
2 È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno.
[1] RS 311.0