Art. 6 RUGraS Regolamento concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali (RUGraS) - 1° giugno 2017
Art. 6 RUGraS · 1° giugno 2017
[4] 1 I gradi e gli stipendi conseguiti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti. La decisione spetta al Comune competente.
2 Laddove il salario conseguito con il grado acquisito al 1° giugno 2017 dovesse risultare superiore all’importo massimo della classe di riferimento di cui all’allegato, sarà erogato un salario fisso corrispondente a quanto percepito a tale data.
3 Coloro che hanno assunto una funzione di condotta o specialistica dopo il 1° gennaio 2013 e ancora non dispongono della relativa formazione, sono tenuti ad ottenerla entro il 31 dicembre 2022.
4 Qualora per una delle posizioni di cui all’allegato venga mantenuto un grado superiore precedentemente ottenuto, è necessario conseguire entro il 31 dicembre 2022 la formazione corrispondente al grado in uso.
[4] Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.