563.210
RUGRAS
CH-TI
Art. 5 RUGraS Regolamento concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali (RUGraS) - 1° giugno 2017
RUGraS
Art. 5 RUGraS · 1° giugno 2017
[3] 1 La formazione per ciascuna funzione e il relativo grado è definita nell’allegato. Essa di principio corrisponde alle esigenze per funzioni dirigenziali e di gendarmeria della polizia cantonale ed è vincolante anche per le polizie comunali.
2 Per le funzioni di condotta o specialistiche sussiste l’obbligo di formazione fino al 56° anno di età. Per coloro che assumono tali posizioni oltre il 56° anno di età, sono definiti dei percorsi formativi ad hoc , d’intesa tra il relativo Comandante e il Centro formazione di polizia (CFP).
[3] Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.