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Art. 4 RUGraS Regolamento concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali (RUGraS) - 1° giugno 2017

RUGraS
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Art. 4 RUGraS · 1° giugno 2017

Le indennità e la compensazione del lavoro straordinario sono uniformate con le condizioni cantonali. I Comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia e non possono erogare indennità non previste da tali normative.

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