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Art. 3 RUGraS Regolamento concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali (RUGraS) - 1° giugno 2017

RUGraS
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Art. 3 RUGraS · 1° giugno 2017

1 Per ognuna delle categorie ai sensi del presente regolamento sono definiti gradi, funzioni e stipendi a partire dalla funzione di aspirante fino a quella di comandante. I comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia, in particolare il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017 e il regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt). [2]

2 I dettagli sono contenuti nell’allegato.

[2] Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 354.

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