Regolamento concernente l’uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio dei corpi di polizia cantonale e comunali (RUGraS) - 1° giugno 2017 (RUGRAS)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
[1] 1 Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le polizie comunali come pure tra queste e la polizia cantonale, definendo parametri e condizioni armonizzati in materia di gradi e stipendi e di formazione obbligatoria per tutti i Corpi.
2 Tale armonizzazione deve essere osservata in particolare per i bandi di concorso concernenti le funzioni di ufficiale e sottufficiale superiore.
3 Per tale ragione la Direzione del Dipartimento delle istituzioni è a disposizione dei Comuni per una verifica e un allineamento dei parametri nei bandi di concorso concernenti le funzioni menzionate al cpv. 2.
[1] Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 31.3.2023 - BU 2023, 130.
A dipendenza della propria dimensione del Corpo in termini di personale con statuto di agente di polizia, esclusi quindi in particolare il personale amministrativo, gli assistenti e gli ausiliari, e limitatamente allo scopo di armonizzare i gradi e gli stipendi, si distinguono quattro categorie di Corpi di polizia comunali
a) polizia polo 1 (Tabella A): sono i Corpi di polizia del Comune polo di una delle Regioni di cui all’art. 7 LCPol a partire da 100 agenti;
b) polizia polo 2 (Tabella B): sono i Corpi di polizia del Comune polo di una delle Regioni di cui all’art. 7 LCPol fino a 99 agenti;
c) polizia strutturata 1 (Tabella C): sono i Corpi di polizia di un Comune diverso da quelli menzionati all’art. 7 LCPol a partire da 16 agenti;
d) polizia strutturata 2 (Tabella D): sono i Corpi di polizia di un Comune diverso da quelli menzionati all’art. 7 LCPol fino a 15 agenti.
1 Per ognuna delle categorie ai sensi del presente regolamento sono definiti gradi, funzioni e stipendi a partire dalla funzione di aspirante fino a quella di comandante. I comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia, in particolare il regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017 e il regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017 (RDSt). [2]
2 I dettagli sono contenuti nell’allegato.
[2] Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 354.
Le indennità e la compensazione del lavoro straordinario sono uniformate con le condizioni cantonali. I Comuni applicano per analogia le disposizioni cantonali vigenti in materia e non possono erogare indennità non previste da tali normative.
[3] 1 La formazione per ciascuna funzione e il relativo grado è definita nell’allegato. Essa di principio corrisponde alle esigenze per funzioni dirigenziali e di gendarmeria della polizia cantonale ed è vincolante anche per le polizie comunali.
2 Per le funzioni di condotta o specialistiche sussiste l’obbligo di formazione fino al 56° anno di età. Per coloro che assumono tali posizioni oltre il 56° anno di età, sono definiti dei percorsi formativi ad hoc , d’intesa tra il relativo Comandante e il Centro formazione di polizia (CFP).
[3] Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.
[4] 1 I gradi e gli stipendi conseguiti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti. La decisione spetta al Comune competente.
2 Laddove il salario conseguito con il grado acquisito al 1° giugno 2017 dovesse risultare superiore all’importo massimo della classe di riferimento di cui all’allegato, sarà erogato un salario fisso corrispondente a quanto percepito a tale data.
3 Coloro che hanno assunto una funzione di condotta o specialistica dopo il 1° gennaio 2013 e ancora non dispongono della relativa formazione, sono tenuti ad ottenerla entro il 31 dicembre 2022.
4 Qualora per una delle posizioni di cui all’allegato venga mantenuto un grado superiore precedentemente ottenuto, è necessario conseguire entro il 31 dicembre 2022 la formazione corrispondente al grado in uso.
[4] Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.
[5] I Comuni adeguano le proprie normative alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2018.
[5] Art. modificato dal R 9.1.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 6.
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. [6]
Pubblicato nel BU 2017 , 145.
Allegato [7]
Per ognuna delle categorie di cui all’art. 2 RUGraS sono stati definiti gradi, funzioni e stipendi a partire dalla funzione di aspirante fino a quella di comandante.
Seguono le tabelle da A a D con la seguente legenda
rod
regolamento organico dei dipendenti
CAS CEP
CAS FIP
Certificate of Advanced Studies - Conduite engagement de police
Certificate of Advanced Studies - Führung Polizeieinsatz
cours tactique pour of EM
cours tactique pour officiers d'état-major
S CC1
seminario corso condotta tattico per sottufficiali
CC1
corso di condotta tattico per Quadri di primo livello
FQ1 B
formazione base per quadri sottufficiali
UF1
formazione pedagogica - base
S CC2
seminario corso di condotta per quadri superiori
CC2
corso di condotta tattico per Quadri di secondo livello
EPS
esame professionale superiore
SAD 3
servizio anti droga 3
APF
attestato professionale federale
magg
maggiore
cap
capitano
Iten
primo tenente
ten
tenente
aiut c
aiutante capo
aiut
aiutante
sgtm c
sergente maggiore capo
sgtm
sergente maggiore
sgt c
sergente capo
sgt
sergente
cpl
caporale
app
appuntato
agt
agente
agt in formazione
agente in formazione
asp
aspirante
[6] Entrata in vigore: 6 giugno 2017 - BU 2017, 145.
[7] Allegato modificato dal R 29.4.2026; in vigore dal 5.5.2026 - BU 2026, 139; precedenti modifiche: BU 2018, 6; BU 2020, 295; BU 2023, 130; BU 2024, 8.