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563.200 RLCPOL CH-TI

Art. 6 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)

RLCPol
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Art. 6 RLCPol

1 Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d’innanzi alla Sezione degli enti locali.

2 In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).

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