563.200
RLCPOL
CH-TI
Art. 6 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)
RLCPol
Art. 6 RLCPol
1 Qualsiasi contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d’innanzi alla Sezione degli enti locali.
2 In assenza di conciliazione, decide il Consiglio di Stato in prima istanza (art. 15 LCPol).