563.200
RLCPOL
CH-TI
Art. 5 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)
RLCPol
Art. 5 RLCPol
1 I corpi di polizia composti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale, per quanto attiene alla collaborazione e alla conduzione, soggiacciono alle condizioni poste dalla speciale convenzione sottoscritta fra Cantone e comuni interessati.
2 Gli agenti di polizia comunale sono soggetti al coordinamento del servizio, così come previsto all’art. 1 cpv. 2.
3 Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente a sottoscrivere le relative convenzioni a nome del Consiglio di Stato.
4 Il numero degli agenti di polizia cantonale non è conteggiato nei minimi di cui all’art. 3 cpv. 3.