563.200
RLCPOL
CH-TI
Art. 4 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)
RLCPol
Art. 4 RLCPol
1 Qualora l’una o l’altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all’art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d’intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all’inadempienza riscontrata.
2 In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l’esercizio delle competenze conferite.