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563.200 RLCPOL CH-TI

Art. 4 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)

RLCPol
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Art. 4 RLCPol

1 Qualora l’una o l’altra delle condizioni poste al momento della ratifica di cui all’art. 2 cpv. 1 non fossero più soddisfatte, il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento decidere, su segnalazione o in base ad altri fondati motivi d’intervento, i provvedimenti adeguati per ovviare all’inadempienza riscontrata.

2 In caso di manifesta e ripetuta inadempienza, il Consiglio di Stato può revocare, immediatamente o con un congruo preavviso, l’esercizio delle competenze conferite.

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