Art. 3 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)
Art. 3 RLCPol
1 I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato sono tenuti alla conclusione di una convenzione (contratto di prestazione) con il comune polo, o con una polizia strutturata della propria regione, ritenuto il criterio di uniformità per tipologia, quantità e qualità dei servizi erogati (parità di trattamento; art. 2 cpv. 5).
2 I comuni sprovvisti di un corpo di polizia finanziano l’esecuzione dei compiti di sicurezza che concernono la loro giurisdizione territoriale, nel contesto regionale, con controprestazioni patrimoniali. Entità e natura delle controprestazioni patrimoniali vengono liberamente definite tra le parti, ritenuto il criterio fondamentale per cui l’entità del contributo deve poggiarsi su di una base calcolatoria pro-capite, per principio riferita alla popolazione residente in maniera permanente.
Nella formula calcolatoria che porta all’identificazione del costo pro-capite delle prestazioni di polizia, le parti possono ritenere ulteriori criteri oggettivi, anche di tipo qualitativo.
3 In caso di disaccordo tra le parti in relazione alle controprestazioni patrimoniali, il fabbisogno di servizi di polizia finalizzato alla garanzia di un adeguato effettivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2, espresso in termini di agenti (art. 3 LCPol), ed il relativo costo pro capite, vengono calcolati in base ad una formula fattoriale che ritenga quale elemento principale l’imputazione del territorio comunale e della popolazione residente ad uno spazio funzionale, così come individuato nella Scheda R1 del Piano Direttore cantonale, ritenuto un coefficiente massimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 500 unità di popolazione residente permanente nelle zone centrali ed un coefficiente minimo di fabbisogno di servizi di polizia di un agente di polizia uniformato operativo ogni 2500 unità di popolazione residente permanente nelle zone di montagna. [3]
4 Il Dipartimento delle istituzioni regola per mezzo di un’apposita direttiva i dettagli del modello calcolatorio fattoriale di cui al precedente capoverso, fondandolo su elementi quantitativi e qualitativi. Tra gli elementi qualitativi è prioritario ponderare una maggiore necessità di agenti per le zone di frontiera o laddove si manifestano fenomeni particolari. Il modello calcolatorio fattoriale contenuto nella direttiva trova parimenti applicazione in caso di disaccordo tra le parti nell’ambito di un eventuale conferimento, successivo all’entrata in vigore della convenzione, di ulteriori competenze di polizia sulla base dell’art. 2 cpv. 3. [4]
5 Ai corpi di polizia dei comuni polo ed ai corpi di polizia comunale strutturati sono di principio riconosciuti gli stessi rimborsi finanziari in vigore per la polizia cantonale. Il Dipartimento delle istituzioni regola con un’apposita direttiva i dettagli dei rimborsi finanziari per le deleghe di cui all’art. 2 cpv. 1 e, se del caso, delle singole deleghe di cui all’art. 2 cpv. 3.
6 Il Consiglio di Stato, prima di procedere alla ratifica di cui all’art. 3 cpv. 1 LCPol, verifica l’insieme delle convenzioni sottoscritte dal comune polo o dal comune avente una polizia strutturata, accertando l’assenza di un finanziamento eccessivo ad opera dei comuni convenzionati con lo stesso (art. 4 cpv. 3 LCPol).
[3] Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.
[4] Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.