Art. 2 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)
Art. 2 RLCPol
1 Previa ratifica del Consiglio di Stato, i comuni polo, cui compete il coordinamento regionale, con i comuni provvisti di un corpo di polizia strutturata, esercitano le competenze di polizia indicate nella sezione A dell’allegato 2 al presente regolamento, oltre a competenze di cui all’art. 107 della legge organica comunale.
2 In ogni regione di polizia comunale, con il coordinamento del comune polo, tutti i corpi della stessa sono chiamati a garantire congiuntamente la presenza di un servizio di polizia di prossimità, basato su di un adeguato effettivo di polizia uniformata operativa («agenti», ai sensi dell’art. 3 LCPol) per l’adempimento sull’arco dell’intera giornata (24 ore) dei compiti di base di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.9 dell’allegato 2 (sezione A). Le regioni di polizia comunale sono tenute ad offrire al pubblico i servizi residuali della sezione A dell’allegato 2 unicamente durante gli orari di apertura degli uffici.
3 Ulteriori competenze, di cui alla sezione B dell’allegato 2, possono essere attribuite in base alla specifica struttura del corpo ed al grado di formazione del personale. L’eventuale delega non preclude l’intervento della polizia cantonale.
4 In caso di estensione di competenza, di cui al precedente capoverso, l’estensione avviene automaticamente ai comuni ed alle giurisdizioni comunali dei comuni convenzionati (art. 4 LCPol), e ciò perlomeno sino al primo termine di disdetta della relativa convenzione.
5 Le prestazioni di polizia, fornite sulla base delle competenze di cui al cpv. 1 o, in aggiunta, di cui al cpv. 3, devono rispettare il principio della parità di trattamento (per territori e cittadinanze toccate), senza discriminazione di sorta.
6 Per tutte le competenze di polizia giudiziaria concernenti reati minori e ricorrenti in applicazione del Codice di procedura penale, è necessario il preavviso favorevole della competente autorità di perseguimento penale (Ministero pubblico, Magistrato dei minorenni o Autorità amministrativa con competenza penale), salvo per quelle competenze direttamente conferite ai comuni da leggi speciali cantonali.