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563.200 RLCPOL CH-TI

Art. 1 RLCPol Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol)

RLCPol
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Art. 1 RLCPol

1 Le sette regioni di polizia comunale stabilite nell’art. 7 cpv. 1 LCPol, in applicazione del principio di coerenza territoriale (art. 7 cpv. 2 LCPol) e del principio di polizia di prossimità, si compongono dei comuni elencati nell’allegato 1 al presente regolamento. [2]

2 In ogni regione di polizia comunale, il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia comunale strutturati presenti nella stessa, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia del comune polo e del suo comandante (art. 6 LCPol).

3 È riservato il diritto ad interventi d’urgenza, effettuati sul territorio di una regione differente a quella d’appartenenza, segnatamente per osservazione diretta od indiretta dell’evento o coinvolgimento nello stesso, o su specifica richiesta della regione coinvolta o della polizia cantonale, quale autorità di coordinamento.

[2] Cpv. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.9.2017 - BU 2017, 191.

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