Art. 7 LCPol Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)
Art. 7 LCPol
1 Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale
– regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
– regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
– regione III Luganese, comune polo Lugano
– regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
– regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
– regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
– regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
– regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca
2 Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l’appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.
3 In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.
4 Con l’accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.
5 I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).
6 Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.