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563.100 LCPOL CH-TI

Art. 7 LCPol Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)

LCPol
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Art. 7 LCPol

1 Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale

– regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso

– regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio

– regione III Luganese, comune polo Lugano

– regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco

– regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona

– regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno

– regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona

– regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

2 Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l’appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

3 In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

4 Con l’accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

5 I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

6 Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

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