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563.100 LCPOL CH-TI

Art. 4 LCPol Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)

LCPol
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Art. 4 LCPol

1 Per l’esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un’apposita convenzione.

2 La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

3 La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l’esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

4 In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l’affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

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