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CH-TI
Art. 9 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Art. 9 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
1 La polizia cantonale adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite. Essa designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza dei dati.
2 La polizia definisce le misure adeguate sulla base di un’analisi dei rischi fatta conformemente alle conoscenze tecniche attuali e agli standard approvati. Essa emana le direttive e le istruzioni necessarie all’attuazione delle misure e le rende note in forma appropriata.
3 Sull’avvenuta distruzione la polizia allestisce un rapporto di esecuzione, che dev’essere conservato per due anni negli archivi di polizia.
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Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
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