561.360
CH-TI
Art. 8 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
Art. 8 Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
L’identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b.
Modalità di conservazione e distruzione
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Regolamento per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli interventi della polizia cantonale
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